Art. 494 c.c. Omissioni o infedeltà nell’inventario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.