Art. 486 c.c. Poteri

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Durante i termini stabiliti dall’articolo precedente per fare l’inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell’art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità.

2. Se non compare, l’autorità giudiziaria nomina un curatore all’eredità affinchè la rappresenti in giudizio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.