1. Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l’erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
2. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all’erede di valersi di questa procedura.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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