Art. 488 c.c. Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.
2. L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.