Art. 488 c.c. Dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il chiamato all’eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell’art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l’inventario; se fa la dichiarazione e non l’inventario, è considerato erede puro e semplice.

2. L’autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.