Art. 496 c.c. Rendimento del conto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’erede ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all’erede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.