Art. 438 c.c. Misura degli alimenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

2. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.

3. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.