Art. 437 c.c. Obbligo del donatario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.