Art. 434 c.c. Cessazione dell’obbligo tra affini
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti.