Art. 447 c.c. Inammissibilità di cessione e di compensazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il credito alimentare non può essere ceduto.

2. L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.