Art. 448 c.c. Cessazione per morte dell’obbligato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.