Datio in solutum

La dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197, 1° comma Codice Civile è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni possibile quanto il creditore consenta di ricevere una prestazione diversa da quella originariamente prevista. Con la datio in solutum l’obbligazione si estingue mediante l’effettiva esecuzione della prestazione sostitutiva.
Art. 1197 Codice Civile Prestazione in luogo dell’adempimento.Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.