Art. 382 c.c. Responsabilità del tutore e del protutore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

2. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.