Art. 382 c.c. Responsabilità del tutore e del protutore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
2. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.