Art. 381 c.c. Cauzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità.

2. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.