Art. 383 c.c. Esonero dall’ufficio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.