Art. 378 c.c. Atti vietati al tutore e al protutore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.
2. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
3. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.
4. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.