Art. 361 c.c. Provvedimenti urgenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.