Art. 374 c.c. Autorizzazione del giudice tutelare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.(321)(322)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (321)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (322)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 374 c.c. si colloca nella sezione del libro primo dedicata all’esercizio della tutela dei minori e individua gli atti che il tutore non può compiere senza l’autorizzazione del giudice tutelare. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta e ne amministra i beni (art. 357 c.c.), ma per gli atti che possono incidere in modo significativo sul patrimonio la legge richiede un controllo preventivo dell’autorità giudiziaria, che ne valuti l’utilità e la convenienza per il tutelato.

La disposizione è stata profondamente modificata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), applicabile ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023. La riforma ha abrogato l’art. 375 c.c., che riservava al tribunale le autorizzazioni per gli atti più gravi, e ha concentrato tutta la competenza nel giudice tutelare, trasferendo nell’art. 374 c.c. gli atti prima elencati nell’art. 375 c.c. L’elenco è così passato da cinque a nove numeri. Lo stesso decreto, all’art. 21, consente al notaio rogante di rilasciare le autorizzazioni per gli atti pubblici e le scritture private autenticate in cui interviene un minore o un incapace, riservando invece al giudice in via esclusiva quelle per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi e per la continuazione dell’impresa commerciale.

Contenuto della disposizione

Richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare:

  • acquisti di beni, salvo i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio (n. 1);
  • alienazioni di beni, salvo frutti e mobili soggetti a facile deterioramento (n. 2);
  • la riscossione di capitali (n. 3);
  • la costituzione di pegni o ipoteche e il consenso alla loro cancellazione o svincolo (n. 4);
  • l’assunzione di obbligazioni, salvo quelle per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione (n. 5);
  • l’accettazione o la rinuncia all’eredità, l’accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, le divisioni (n. 6);
  • compromessi, transazioni e concordati (n. 7);
  • locazioni di immobili oltre il novennio o che si prolunghino oltre un anno dopo la maggiore età (n. 8);
  • la promozione di giudizi, salvo denunce di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie o di sfratto, azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (n. 9).

L’autorizzazione è un requisito di validità dell’atto, non di esistenza del potere rappresentativo: il tutore resta rappresentante del minore, ma esercita il potere in modo irregolare. Ne deriva che l’atto compiuto senza autorizzazione è annullabile ai sensi dell’art. 377 c.c., su istanza del tutore, del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Si tratta di un’annullabilità relativa, posta a esclusiva tutela dell’incapace.

Profili applicativi

L’elenco è tassativo e riguarda atti a contenuto economico e patrimoniale; gli atti non compresi rientrano nei poteri autonomi del tutore. Il limite del n. 9 concerne la sola promozione del giudizio: il tutore può proseguire senza autorizzazione le cause già iniziate dal tutelato prima dell’interdizione, proporre l’appello e resistere come convenuto. Non serve autorizzazione per i procedimenti di volontaria giurisdizione, come il ricorso per l’amministrazione di sostegno, che non sono giudizi in senso proprio.

Nella prassi sono frequenti le transazioni stipulate senza autorizzazione, ad esempio nel risarcimento dei danni subiti dal minore o nelle liti ereditarie. La controparte che abbia contrattato con il tutore non può far valere il difetto di autorizzazione; il tutelato, convenuto per l’esecuzione dell’accordo, può invece eccepirne l’annullabilità in ogni tempo, anche per la prima volta in appello.

In caso di annullamento, l’incapace restituisce solo nei limiti di ciò che è stato rivolto a suo vantaggio (art. 1443 c.c.), e spetta a chi chiede la restituzione provare tale vantaggio. Per l’accettazione dell’eredità occorre ricordare che il minore può accettare solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.). Errore ricorrente, dopo la riforma, è richiedere al tribunale autorizzazioni ormai attribuite al giudice tutelare o al notaio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 marzo 2024, n. 7469: chi è convenuto per l’esecuzione di una transazione stipulata dal tutore senza autorizzazione può eccepirne l’annullabilità per incapacità senza limiti di tempo, anche per la prima volta in appello, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria e non per ottenere un’autonoma pronuncia di invalidità.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 agosto 2023, n. 24004: il tutore dell’interdetto può promuovere senza autorizzazione del giudice tutelare il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno al genitore, poiché si tratta di volontaria giurisdizione, estranea alla nozione di giudizio dell’art. 374 c.c., che circoscrive gli atti soggetti ad autorizzazione a quelli di contenuto economico e patrimoniale.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 2004, n. 23647: il tutore non può iniziare nuovi giudizi senza autorizzazione, ma può proseguire quelli già promossi dal tutelato prima dell’interdizione e proporre appello, perché la valutazione dell’interesse e del rischio è già stata compiuta dall’interessato quando era capace.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2460: il difetto di autorizzazione del rappresentante del minore non può essere fatto valere dalle altre parti, essendo posto a esclusiva tutela del minore, il quale, divenuto maggiorenne, può sanare retroattivamente il vizio costituendosi in giudizio; annullato il contratto, l’incapace restituisce solo il vantaggio effettivamente ricevuto, che deve essere provato da chi chiede la ripetizione.
  • Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2015, n. 6442: pronunciata nel vigore dell’abrogato art. 375 c.c., ha escluso che la transazione conclusa dai genitori già costituiti in giudizio nell’interesse del figlio minore richiedesse l’autorizzazione, e ha ritenuto preclusa la questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Rapporti con altre norme

L’art. 357 c.c. definisce i poteri del tutore e l’art. 371 c.c. disciplina i provvedimenti iniziali sull’educazione e l’amministrazione; l’art. 372 c.c. regola l’investimento dei capitali riscossi. L’art. 376 c.c. disciplina la vendita dei beni autorizzata e l’art. 377 c.c. l’annullabilità degli atti compiuti senza le prescritte formalità; l’art. 378 c.c. vieta al tutore di rendersi acquirente dei beni del minore. Per i genitori le autorizzazioni sono previste dall’art. 320 c.c., con la relativa annullabilità ai sensi dell’art. 322 c.c. Le stesse regole si applicano all’interdetto (art. 424 c.c.) e, nei limiti del decreto di nomina, all’amministrazione di sostegno (art. 411 c.c.). Sul piano procedurale rilevano gli artt. 732 ss. c.p.c. e l’art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 sulle autorizzazioni notarili.