Art. 377 c.c. Atti compiuti senza l’osservanza delle norme dei precedenti articoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.