Art. 341 c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che “Dopo l’articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: ” Capo II. “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”".