Art. 337-quinquies c.c. Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 337-quinquies c.c. attribuisce ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti che riguardano i figli: affidamento, esercizio della responsabilità genitoriale, misura e modalità del contributo al mantenimento. La norma è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), e riprende il previgente art. 155-ter c.c., estendendone l’applicazione, tramite l’art. 337-bis c.c., a tutte le crisi della coppia genitoriale, compresi i figli nati fuori del matrimonio.
La ratio sta nella natura dei provvedimenti sui figli, che regolano rapporti destinati a durare e a evolversi con la crescita del minore e con le vicende dei genitori. Essi sono stabili, ma solo allo stato dei fatti: passano in giudicato rebus sic stantibus, sicché la loro modifica è sempre possibile quando sopravvengono circostanze nuove.
Contenuto della disposizione
Dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 la domanda di revisione si propone con il rito unificato per persone, minorenni e famiglie, secondo l’art. 473-bis.29 c.p.c., per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.
Profili applicativi
Il giudice della revisione non può rifare da capo la valutazione già compiuta: deve limitarsi a verificare se e in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e adeguarvi il provvedimento. Ne derivano due corollari pratici. Non sono deducibili fatti anteriori alla definitività del titolo, che andavano fatti valere con l’impugnazione; non basta lamentare una sproporzione reddituale già esistente quando il contributo fu fissato o concordato.
Le sopravvenienze tipiche sono la perdita o la riduzione del lavoro dell’obbligato, il miglioramento delle condizioni del beneficiario, la nascita di altri figli, l’aumento delle esigenze del figlio legato alla crescita, il cambio di collocamento, il raggiungimento dell’autosufficienza del figlio maggiorenne. Quanto alla decorrenza, la modifica non può retroagire oltre la data della domanda, anche se i presupposti erano maturati prima: chi ritarda a chiedere la revisione continua a dovere l’assegno originario. Errore frequente è sospendere o ridurre di propria iniziativa i versamenti, anche d’accordo con il figlio maggiorenne: occorre sempre un provvedimento giudiziale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 337-quinquies c.c. si applica a tutti i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 337-ter, 337-quater, 337-sexies e 337-septies c.c., nell’ambito delimitato dall’art. 337-bis c.c. Per l’assegno divorzile e per i rapporti tra ex coniugi la revisione è regolata dall’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; per i coniugi separati dall’art. 156 c.c. Sul piano processuale operano l’art. 473-bis.29 c.p.c. e, per la negoziazione assistita, l’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132. La ripetizione delle somme versate resta governata dall’art. 2033 c.c., nei limiti posti dalla giurisprudenza sulla natura alimentare dei contributi.