Art. 337-quinquies c.c. Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 337-quinquies c.c. attribuisce ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti che riguardano i figli: affidamento, esercizio della responsabilità genitoriale, misura e modalità del contributo al mantenimento. La norma è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), e riprende il previgente art. 155-ter c.c., estendendone l’applicazione, tramite l’art. 337-bis c.c., a tutte le crisi della coppia genitoriale, compresi i figli nati fuori del matrimonio.

La ratio sta nella natura dei provvedimenti sui figli, che regolano rapporti destinati a durare e a evolversi con la crescita del minore e con le vicende dei genitori. Essi sono stabili, ma solo allo stato dei fatti: passano in giudicato rebus sic stantibus, sicché la loro modifica è sempre possibile quando sopravvengono circostanze nuove.

Contenuto della disposizione

  • Legittimazione: spetta ai genitori; per il figlio maggiorenne non autosufficiente, al quale l’assegno può essere versato direttamente, anche al figlio stesso, mentre il pubblico ministero può intervenire nell’interesse del minore.
  • Oggetto: le disposizioni sull’affidamento (condiviso o esclusivo), sul collocamento e sui tempi di permanenza, sull’attribuzione dell’esercizio della responsabilità, sulla misura e le modalità del contributo; per la casa familiare opera la revoca prevista dall’art. 337-sexies c.c.
  • Tempo: la domanda è proponibile «in ogni tempo», senza termini di decadenza, ma richiede fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento da modificare.
  • Titoli modificabili: sentenze e decreti, ma anche accordi omologati di separazione consensuale e convenzioni di negoziazione assistita, che producono gli effetti dei provvedimenti giudiziali.

Dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 la domanda di revisione si propone con il rito unificato per persone, minorenni e famiglie, secondo l’art. 473-bis.29 c.p.c., per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.

Profili applicativi

Il giudice della revisione non può rifare da capo la valutazione già compiuta: deve limitarsi a verificare se e in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e adeguarvi il provvedimento. Ne derivano due corollari pratici. Non sono deducibili fatti anteriori alla definitività del titolo, che andavano fatti valere con l’impugnazione; non basta lamentare una sproporzione reddituale già esistente quando il contributo fu fissato o concordato.

Le sopravvenienze tipiche sono la perdita o la riduzione del lavoro dell’obbligato, il miglioramento delle condizioni del beneficiario, la nascita di altri figli, l’aumento delle esigenze del figlio legato alla crescita, il cambio di collocamento, il raggiungimento dell’autosufficienza del figlio maggiorenne. Quanto alla decorrenza, la modifica non può retroagire oltre la data della domanda, anche se i presupposti erano maturati prima: chi ritarda a chiedere la revisione continua a dovere l’assegno originario. Errore frequente è sospendere o ridurre di propria iniziativa i versamenti, anche d’accordo con il figlio maggiorenne: occorre sempre un provvedimento giudiziale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 giugno 2021, n. 18608: la revisione dell’assegno per i figli, anche nati fuori del matrimonio, presuppone una sopravvenuta modifica delle condizioni dei genitori idonea a mutare l’assetto precedente; il giudice non procede a una nuova valutazione, ma adegua il contributo alla nuova situazione, e restano esclusi i fatti anteriori coperti dal giudicato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 gennaio 2020, n. 283: il diritto di chiedere la revisione in ogni tempo va coordinato con il giudicato rebus sic stantibus; non si può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo o che potevano essere fatti valere per impedirla.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 febbraio 2024, n. 4221: l’uso di parte dell’assegno da parte del genitore collocatario per esigenze proprie non giustifica la riduzione del contributo, che dipende solo dal mutamento delle condizioni dei genitori o delle esigenze del figlio; la condotta potrà rilevare in sede risarcitoria o ai fini dell’affidamento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 luglio 2024, n. 19388: il contributo fissato in una convenzione di negoziazione assistita è modificabile ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. alle stesse condizioni di quello giudiziale; la sproporzione reddituale già nota al momento dell’accordo non è una sopravvenienza.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 marzo 2025, n. 7121: se la revisione è chiesta per l’aumento delle esigenze del figlio, il giudice non deve cercare sopravvenienze nel reddito dell’obbligato, ma verificare se le maggiori spese impongano di rivedere l’assegno secondo i criteri di proporzionalità dell’art. 337-ter c.c., considerando anche i nuovi nuclei familiari.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 gennaio 2026, n. 298: la decisione sul contributo ha natura dichiarativa e i suoi effetti di revisione decorrono sempre dalla domanda, non dal momento in cui i presupposti sono maturati; non è ripetibile quanto versato prima della domanda; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 18 settembre 2024, n. 25102: ai fini della revisione dell’affidamento rilevano solo fatti successivi al giudicato rebus sic stantibus; un esame che confermi un quadro clinico già noto non è fatto sopravvenuto.

Rapporti con altre norme

L’art. 337-quinquies c.c. si applica a tutti i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 337-ter, 337-quater, 337-sexies e 337-septies c.c., nell’ambito delimitato dall’art. 337-bis c.c. Per l’assegno divorzile e per i rapporti tra ex coniugi la revisione è regolata dall’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; per i coniugi separati dall’art. 156 c.c. Sul piano processuale operano l’art. 473-bis.29 c.p.c. e, per la negoziazione assistita, l’art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132. La ripetizione delle somme versate resta governata dall’art. 2033 c.c., nei limiti posti dalla giurisprudenza sulla natura alimentare dei contributi.