Art. 337-sexies c.c. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
2. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 337-sexies c.c. regola due profili distinti della crisi della coppia genitoriale: l’assegnazione della casa familiare e l’obbligo di comunicare i cambi di residenza. È stato introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), che vi ha trasfuso il previgente art. 155-quater c.c., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54; per il rinvio dell’art. 337-bis c.c. si applica a separazione, divorzio, nullità del matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
La ratio dell’assegnazione è la tutela dell’habitat domestico dei figli, cioè dell’ambiente in cui sono cresciuti, inteso come centro di affetti, interessi e consuetudini di vita. L’istituto è funzionale esclusivamente all’interesse della prole: non è una componente del mantenimento del coniuge più debole né uno strumento di perequazione economica tra i genitori, anche se il suo valore economico va considerato nel regolare i rapporti patrimoniali.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Presupposto dell’assegnazione è la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il genitore assegnatario: in loro assenza la casa segue le regole del diritto comune (proprietà, comunione, locazione), e l’eventuale debolezza economica di un coniuge non basta. Per casa familiare si intende l’immobile in cui la famiglia ha effettivamente vissuto; un allontanamento temporaneo dovuto al conflitto, specie se imposto da condotte aggressive dell’altro genitore, non fa venir meno tale qualità, mentre un trasferimento prolungato e stabile altrove, con abbandono materiale dell’immobile, può recidere il legame.
La convivenza del figlio maggiorenne va intesa come stabile dimora, compatibile con assenze anche lunghe per studio o lavoro purché egli vi faccia ritorno appena possibile; il diritto cessa quando il figlio diviene economicamente autosufficiente. L’assegnazione spetta al genitore, non al figlio: se il genitore assegnatario si trasferisce altrove, il titolo viene meno anche se il figlio continua a occupare l’immobile. Se la casa era goduta in comodato concesso per le esigenze della famiglia, l’assegnazione è opponibile al comodante finché permangono tali esigenze, salvo urgente e imprevisto bisogno di questi (art. 1809 c.c.). Errore frequente è trascurare la trascrizione, necessaria per l’opponibilità oltre il novennio ai terzi acquirenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 337-sexies c.c. si coordina con l’art. 337-ter c.c., che include l’assegnazione tra gli elementi per determinare il contributo ai figli, e con l’art. 337-septies c.c. per i figli maggiorenni. Per il divorzio la regola corrispondente è nell’art. 6, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. L’opponibilità ai terzi rinvia agli artt. 2643 e 1599 c.c.; il rapporto con il comodante è regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. La revoca e la modifica seguono l’art. 337-quinquies c.c. e il rito degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. L’obbligo di comunicare la residenza si collega alla responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) e alla tutela risarcitoria dell’art. 2043 c.c.