Art. 337-sexies c.c. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

2. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 337-sexies c.c. regola due profili distinti della crisi della coppia genitoriale: l’assegnazione della casa familiare e l’obbligo di comunicare i cambi di residenza. È stato introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), che vi ha trasfuso il previgente art. 155-quater c.c., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54; per il rinvio dell’art. 337-bis c.c. si applica a separazione, divorzio, nullità del matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

La ratio dell’assegnazione è la tutela dell’habitat domestico dei figli, cioè dell’ambiente in cui sono cresciuti, inteso come centro di affetti, interessi e consuetudini di vita. L’istituto è funzionale esclusivamente all’interesse della prole: non è una componente del mantenimento del coniuge più debole né uno strumento di perequazione economica tra i genitori, anche se il suo valore economico va considerato nel regolare i rapporti patrimoniali.

Contenuto della disposizione

  • Criterio di attribuzione (primo comma): il godimento della casa è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, di regola al genitore collocatario dei figli minori o convivente con i figli maggiorenni non autosufficienti.
  • Riflessi economici: il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà. Il godimento gratuito della casa del coniuge proprietario è un’utilità economica che incide sulla misura degli assegni.
  • Cessazione: il diritto viene meno se l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa, convive more uxorio o contrae nuovo matrimonio; queste ultime ipotesi, tuttavia, non operano in modo automatico, ma richiedono una verifica dell’interesse dei figli.
  • Pubblicità: il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.
  • Residenza (secondo comma): in presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all’altro entro trenta giorni il cambiamento di residenza o domicilio; l’omissione obbliga a risarcire il danno causato dalla difficoltà di reperirlo.

Profili applicativi

Presupposto dell’assegnazione è la presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con il genitore assegnatario: in loro assenza la casa segue le regole del diritto comune (proprietà, comunione, locazione), e l’eventuale debolezza economica di un coniuge non basta. Per casa familiare si intende l’immobile in cui la famiglia ha effettivamente vissuto; un allontanamento temporaneo dovuto al conflitto, specie se imposto da condotte aggressive dell’altro genitore, non fa venir meno tale qualità, mentre un trasferimento prolungato e stabile altrove, con abbandono materiale dell’immobile, può recidere il legame.

La convivenza del figlio maggiorenne va intesa come stabile dimora, compatibile con assenze anche lunghe per studio o lavoro purché egli vi faccia ritorno appena possibile; il diritto cessa quando il figlio diviene economicamente autosufficiente. L’assegnazione spetta al genitore, non al figlio: se il genitore assegnatario si trasferisce altrove, il titolo viene meno anche se il figlio continua a occupare l’immobile. Se la casa era goduta in comodato concesso per le esigenze della famiglia, l’assegnazione è opponibile al comodante finché permangono tali esigenze, salvo urgente e imprevisto bisogno di questi (art. 1809 c.c.). Errore frequente è trascurare la trascrizione, necessaria per l’opponibilità oltre il novennio ai terzi acquirenti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22942: l’assegnazione è funzionale solo alla tutela della prole e non può essere usata come mantenimento indiretto del coniuge debole; il richiamo accessorio al riequilibrio economico non vizia però la decisione se la ragione principale è l’interesse del minore all’habitat domestico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 dicembre 2025, n. 33695: l’assegnazione al genitore collocatario discende dalla legge, non richiede una specifica domanda e non è revocabile per il solo fatto che l’assegnatario abbia iniziato una convivenza more uxorio nella casa, essendo subordinata solo all’interesse del minore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 febbraio 2026, n. 3627: la nuova convivenza non è di per sé causa di revoca, ma l’allontanamento prolungato dell’assegnatario e del minore, stabilmente inseriti in un altro contesto abitativo, con abbandono dell’immobile, può far venir meno l’interesse all’assegnazione; spetta all’assegnatario provarne la persistenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 settembre 2025, n. 24754: l’allontanamento temporaneo dalla casa, dovuto al conflitto e imposto dalla tutela del minore rispetto a condotte aggressive dell’altro genitore, non fa perdere all’immobile la qualità di casa familiare, anche se la permanenza era stata breve.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 2 agosto 2026, n. 24382: l’assegnazione attribuisce un diritto personale di godimento al genitore, non al figlio; se il genitore rinuncia trasferendosi altrove, il titolo cade senza bisogno di revoca e il figlio maggiorenne che resta nell’immobile non ha un titolo autonomo, neppure ai sensi dell’art. 337-septies c.c. se non è accertato un handicap grave.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 aprile 2026, n. 10301: il diritto di godimento cessa quando i figli maggiorenni raggiungono l’autosufficienza, che non richiede un lavoro stabile ma un reddito idoneo alle esigenze essenziali, valutato anche alla luce del titolo di studio e dell’età; l’assegnazione è opponibile al terzo acquirente solo finché perdura l’efficacia del provvedimento.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17095: il comodato concesso senza termine per le esigenze abitative della famiglia dura finché permangono tali esigenze, anche dopo la crisi coniugale; l’assegnazione è opponibile al comodante se il contratto aveva destinato il bene a casa familiare, salvo il suo urgente e imprevisto bisogno.

Rapporti con altre norme

L’art. 337-sexies c.c. si coordina con l’art. 337-ter c.c., che include l’assegnazione tra gli elementi per determinare il contributo ai figli, e con l’art. 337-septies c.c. per i figli maggiorenni. Per il divorzio la regola corrispondente è nell’art. 6, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. L’opponibilità ai terzi rinvia agli artt. 2643 e 1599 c.c.; il rapporto con il comodante è regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. La revoca e la modifica seguono l’art. 337-quinquies c.c. e il rito degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. L’obbligo di comunicare la residenza si collega alla responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.) e alla tutela risarcitoria dell’art. 2043 c.c.