Art. 339 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l’art. 7, comma 12) che “Dopo l’articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: ” Capo II. “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”".

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.