Art. 337-quater c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 337-quater c.c. disciplina l’affidamento dei figli a un solo genitore, che costituisce l’eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso fissata dall’art. 337-ter c.c. La norma è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), che vi ha trasfuso il previgente art. 155-bis c.c., nato con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso, adeguandone il linguaggio alla nozione di responsabilità genitoriale.
La ratio è la tutela della bigenitorialità, cioè del diritto del figlio a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori: proprio perché si tratta di un valore fondamentale, la sua compressione è ammessa solo quando l’affidamento all’altro genitore risulti contrario all’interesse del minore, accertato con provvedimento motivato. La norma si applica, per il rinvio dell’art. 337-bis c.c., a separazione, divorzio, nullità del matrimonio e procedimenti sui figli nati fuori del matrimonio.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La prassi distingue due figure. Nell’affidamento esclusivo semplice il genitore affidatario decide da solo le questioni quotidiane, ma le scelte di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza) restano condivise. Nell’affidamento cosiddetto super-esclusivo o rafforzato, di creazione giurisprudenziale ma fondato sull’inciso «salvo che non sia diversamente stabilito», il giudice attribuisce all’affidatario anche queste decisioni: si tratta di una misura fortemente limitativa della responsabilità dell’altro genitore, assimilabile a quelle degli artt. 330 e 333 c.c., che esige la prova di condotte gravemente pregiudizievoli.
La motivazione deve essere doppia: positiva sull’idoneità dell’affidatario e negativa sull’inidoneità o sulla manifesta carenza dell’altro. La sola conflittualità tra i genitori non basta, se non se ne esplorano le cause e le ricadute sul figlio; non bastano neppure la distanza geografica o la comodità di evitare continui ricorsi al giudice. Sono invece rilevanti il disinteresse protratto, l’inadempimento sistematico, le condotte violente, l’ostruzionismo verso il rapporto del figlio con l’altro genitore. L’ascolto del minore, ora regolato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. cui si rinvia, è di regola necessario, ma la volontà espressa dal figlio non ha valore di veto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 337-quater c.c. presuppone l’art. 337-ter c.c., che fissa la regola del condiviso e i diritti del minore fatti salvi anche nell’affidamento esclusivo; l’art. 337-quinquies c.c. consente di chiedere in ogni tempo la revisione del regime. Quando le condotte del genitore sono gravemente pregiudizievoli, entrano in gioco gli artt. 330 e 333 c.c. La domanda temeraria è sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; le violazioni dei provvedimenti sull’affidamento trovano risposta nell’art. 473-bis.39 c.p.c. e, nei casi di violenza domestica, nelle regole degli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c. Il fondamento costituzionale è nell’art. 30 Cost.