Art. 337-quater c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 337-quater c.c. disciplina l’affidamento dei figli a un solo genitore, che costituisce l’eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso fissata dall’art. 337-ter c.c. La norma è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), che vi ha trasfuso il previgente art. 155-bis c.c., nato con la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’affidamento condiviso, adeguandone il linguaggio alla nozione di responsabilità genitoriale.

La ratio è la tutela della bigenitorialità, cioè del diritto del figlio a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori: proprio perché si tratta di un valore fondamentale, la sua compressione è ammessa solo quando l’affidamento all’altro genitore risulti contrario all’interesse del minore, accertato con provvedimento motivato. La norma si applica, per il rinvio dell’art. 337-bis c.c., a separazione, divorzio, nullità del matrimonio e procedimenti sui figli nati fuori del matrimonio.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto (primo comma): il giudice può affidare i figli a un solo genitore se ritiene, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
  • Domanda in ogni tempo (secondo comma): ciascun genitore può chiedere l’affidamento esclusivo quando ne ricorrano le condizioni. Se la domanda è accolta, restano salvi, per quanto possibile, i diritti del minore a un rapporto con entrambi i genitori e con i parenti (art. 337-ter, primo comma, c.c.).
  • Domanda manifestamente infondata: il giudice può valutare il comportamento del genitore istante ai fini dei provvedimenti sui figli, ferma la responsabilità aggravata dell’art. 96 c.p.c.
  • Effetti (terzo comma): l’affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, attenendosi alle condizioni fissate dal giudice; salvo diversa statuizione, le decisioni di maggiore interesse restano però comuni. Il genitore non affidatario conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione e può ricorrere al giudice contro decisioni pregiudizievoli.

Profili applicativi

La prassi distingue due figure. Nell’affidamento esclusivo semplice il genitore affidatario decide da solo le questioni quotidiane, ma le scelte di maggiore interesse (istruzione, salute, residenza) restano condivise. Nell’affidamento cosiddetto super-esclusivo o rafforzato, di creazione giurisprudenziale ma fondato sull’inciso «salvo che non sia diversamente stabilito», il giudice attribuisce all’affidatario anche queste decisioni: si tratta di una misura fortemente limitativa della responsabilità dell’altro genitore, assimilabile a quelle degli artt. 330 e 333 c.c., che esige la prova di condotte gravemente pregiudizievoli.

La motivazione deve essere doppia: positiva sull’idoneità dell’affidatario e negativa sull’inidoneità o sulla manifesta carenza dell’altro. La sola conflittualità tra i genitori non basta, se non se ne esplorano le cause e le ricadute sul figlio; non bastano neppure la distanza geografica o la comodità di evitare continui ricorsi al giudice. Sono invece rilevanti il disinteresse protratto, l’inadempimento sistematico, le condotte violente, l’ostruzionismo verso il rapporto del figlio con l’altro genitore. L’ascolto del minore, ora regolato dagli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. cui si rinvia, è di regola necessario, ma la volontà espressa dal figlio non ha valore di veto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2025, n. 24876: l’affidamento esclusivo richiede un rigoroso accertamento, fondato su riscontri oggettivi, della contrarietà del condiviso all’interesse del minore; quello super-esclusivo, inquadrabile tra le misure degli artt. 330 e 333 c.c., esige la prova di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore escluso; la conflittualità in sé non è sufficiente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 dicembre 2025, n. 32339: non è conforme alla norma escludere un genitore dalla responsabilità al solo fine di consentire all’altro di decidere senza dover adire il giudice; occorre verificare se la bigenitorialità sia contraria all’interesse del minore, non quale soluzione sia più comoda.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 dicembre 2025, n. 32058: se l’affidamento super-esclusivo comporta lo sradicamento repentino del minore dal suo contesto e la perdita della figura di riferimento, il giudice deve motivare specificamente perché sia preferibile a soluzioni meno drastiche.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22941: la sospensione della responsabilità di un genitore con attribuzione all’altro di tutte le decisioni di maggiore importanza è misura eccezionale, estranea a finalità sanzionatorie; se il minore resta collocato presso il genitore escluso, il giudice deve motivare la compatibilità di tale assetto con l’interesse del figlio e l’idoneità dell’altro genitore a decidere.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 giugno 2025, n. 16280: l’affidamento esclusivo esige motivazione positiva sull’affidatario e negativa sull’altro genitore; la distanza tra le residenze non preclude il condiviso, ma il disinteresse protratto può giustificare l’esclusivo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 aprile 2026, n. 10281: le condotte violente del padre verso la madre e il figlio, il grave disagio del minore e il fallimento di ogni percorso di recupero giustificano l’affidamento esclusivo alla madre, perché l’interesse a crescere in un ambiente sano prevale sulla bigenitorialità quando questa risulti pregiudizievole.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 giugno 2026, n. 20033: le dichiarazioni del minore infradodicenne in sede di ascolto non possono essere l’unico elemento di valutazione quando siano accertate condotte manipolative e ostruzionistiche di un genitore; il diritto del figlio di esprimersi non gli attribuisce un potere di veto.

Rapporti con altre norme

L’art. 337-quater c.c. presuppone l’art. 337-ter c.c., che fissa la regola del condiviso e i diritti del minore fatti salvi anche nell’affidamento esclusivo; l’art. 337-quinquies c.c. consente di chiedere in ogni tempo la revisione del regime. Quando le condotte del genitore sono gravemente pregiudizievoli, entrano in gioco gli artt. 330 e 333 c.c. La domanda temeraria è sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; le violazioni dei provvedimenti sull’affidamento trovano risposta nell’art. 473-bis.39 c.p.c. e, nei casi di violenza domestica, nelle regole degli artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c. Il fondamento costituzionale è nell’art. 30 Cost.