Art. 337-septies c.c. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 337-septies c.c. detta le disposizioni in favore dei figli maggiorenni nella crisi della coppia genitoriale. L’obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente con la maggiore età: esso persiste finché il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza economica, o non sia stato posto nelle condizioni di raggiungerla, perché il diritto del figlio (art. 315-bis c.c.) è legato al compimento di un percorso di formazione rispettoso delle sue capacità e aspirazioni.

La norma è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), che vi ha trasfuso il previgente art. 155-quinquies c.c., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. Per il rinvio dell’art. 337-bis c.c. si applica a separazione, divorzio, nullità del matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

Contenuto della disposizione

  • Assegno per il maggiorenne non indipendente (primo comma): il giudice, valutate le circostanze, può disporre a favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente un assegno periodico, determinato secondo i criteri di proporzionalità dell’art. 337-ter c.c.
  • Versamento diretto: salvo diversa determinazione del giudice, l’assegno è versato direttamente al figlio. Resta ferma la legittimazione propria, concorrente con quella del figlio, del genitore con cui egli convive, che sostiene materialmente le spese quotidiane.
  • Figli con handicap grave (secondo comma): ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste per i figli minori, compresi affidamento, assegnazione della casa e mantenimento senza limiti di età. La nozione è quella dell’art. 3, terzo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Profili applicativi

L’assetto attuale è dominato dal principio di autoresponsabilità. Raggiunta la maggiore età si presume l’idoneità al reddito; chi chiede il mantenimento, o si oppone alla sua revoca, deve provare che il figlio ha curato con ogni impegno la propria formazione o si è attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni. La prova è agevole per il neomaggiorenne che segue un regolare percorso di studi e diventa sempre più rigorosa con l’età, fino al cosiddetto figlio adulto, per il quale occorrono circostanze oggettive ed esterne che giustifichino il mancato inserimento. Il giudice non può ricorrere a considerazioni generali sulle consuetudini sociali, ma deve valutare il caso concreto.

Una volta raggiunta l’autosufficienza, l’obbligo non risorge per una successiva perdita del lavoro: residua al più l’obbligo alimentare. Le patologie che non integrano un handicap grave rilevano nella misura in cui incidono sulla capacità di formarsi e di cercare lavoro. Errori frequenti sono sospendere i versamenti per il solo raggiungimento della maggiore età, pagare direttamente al figlio senza un provvedimento che lo disponga, oppure presumere che il genitore non convivente possa chiedere l’assegno senza essere il genitore di riferimento. Per i profili generali del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si rinvia al commento all’art. 315-bis c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 settembre 2024, n. 24731: l’onere della prova grava sul figlio richiedente, non sul genitore; raggiunta la maggiore età si presume l’idoneità al reddito, presunzione superabile solo provando impegno e assenza di responsabilità personale nel ritardo, con rigore crescente con l’età; il giudice non può fondarsi sulle consuetudini sociali.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 agosto 2024, n. 22075: abilitazioni professionali conseguite e attività lavorativa conforme agli studi, anche se svolta in modo non continuativo, sono indici di capacità reddituale da valutare ai fini della revoca dell’assegno al figlio adulto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 febbraio 2024, n. 5177: una patologia che non integra handicap grave non comporta di per sé l’obbligo di mantenimento, ma rileva se e nella misura in cui incide sulla capacità di formarsi e di cercare lavoro; il figlio adulto privo di occupazione deve rivolgersi agli strumenti di sostegno sociale, ferma l’obbligazione alimentare.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3329: l’adempimento verso il figlio maggiorenne segue gli artt. 337-ter e 337-septies c.c. e non la disciplina degli alimenti; il genitore non può scegliere unilateralmente di adempiere accogliendo il figlio in casa, circostanza che rileva solo nella quantificazione dell’assegno.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13986: la regola è il versamento diretto al figlio; la legittimazione del genitore richiedente presuppone di norma la coabitazione e, in mancanza, la prova univoca che egli sia il genitore di riferimento, non desumibile dalla sola intestazione della locazione del figlio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30179: la convivenza che legittima il genitore non dipende dalla prevalenza temporale della presenza fisica del figlio, ma dal fatto che l’abitazione resti il suo punto di riferimento stabile e che il genitore continui a provvedere alle sue esigenze, anche durante gli studi fuori sede.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 luglio 2025, n. 19623: la persistente mancanza di autosufficienza può essere incolpevole quando dipende da specifiche ragioni di salute che hanno impedito al figlio di reperire un lavoro, come un grave disturbo psichiatrico; il ricorso del genitore è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 337-septies c.c. presuppone l’art. 315-bis c.c., fondamento del diritto del figlio al mantenimento, e l’art. 316-bis c.c. sul concorso proporzionale dei genitori; la misura dell’assegno segue l’art. 337-ter, quarto comma, c.c. La convivenza del figlio maggiorenne non autosufficiente giustifica l’assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.). La revisione e la revoca dell’assegno si ottengono ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. e decorrono dalla domanda. Cessato il mantenimento, può residuare l’obbligazione alimentare degli artt. 433 e seguenti c.c. Per i figli con handicap grave rileva la definizione dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 104 del 1992.