Art. 337-septies c.c. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
2. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 337-septies c.c. detta le disposizioni in favore dei figli maggiorenni nella crisi della coppia genitoriale. L’obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente con la maggiore età: esso persiste finché il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza economica, o non sia stato posto nelle condizioni di raggiungerla, perché il diritto del figlio (art. 315-bis c.c.) è legato al compimento di un percorso di formazione rispettoso delle sue capacità e aspirazioni.
La norma è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), che vi ha trasfuso il previgente art. 155-quinquies c.c., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. Per il rinvio dell’art. 337-bis c.c. si applica a separazione, divorzio, nullità del matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
L’assetto attuale è dominato dal principio di autoresponsabilità. Raggiunta la maggiore età si presume l’idoneità al reddito; chi chiede il mantenimento, o si oppone alla sua revoca, deve provare che il figlio ha curato con ogni impegno la propria formazione o si è attivato con pari impegno nella ricerca di un lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni. La prova è agevole per il neomaggiorenne che segue un regolare percorso di studi e diventa sempre più rigorosa con l’età, fino al cosiddetto figlio adulto, per il quale occorrono circostanze oggettive ed esterne che giustifichino il mancato inserimento. Il giudice non può ricorrere a considerazioni generali sulle consuetudini sociali, ma deve valutare il caso concreto.
Una volta raggiunta l’autosufficienza, l’obbligo non risorge per una successiva perdita del lavoro: residua al più l’obbligo alimentare. Le patologie che non integrano un handicap grave rilevano nella misura in cui incidono sulla capacità di formarsi e di cercare lavoro. Errori frequenti sono sospendere i versamenti per il solo raggiungimento della maggiore età, pagare direttamente al figlio senza un provvedimento che lo disponga, oppure presumere che il genitore non convivente possa chiedere l’assegno senza essere il genitore di riferimento. Per i profili generali del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si rinvia al commento all’art. 315-bis c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 337-septies c.c. presuppone l’art. 315-bis c.c., fondamento del diritto del figlio al mantenimento, e l’art. 316-bis c.c. sul concorso proporzionale dei genitori; la misura dell’assegno segue l’art. 337-ter, quarto comma, c.c. La convivenza del figlio maggiorenne non autosufficiente giustifica l’assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.). La revisione e la revoca dell’assegno si ottengono ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. e decorrono dalla domanda. Cessato il mantenimento, può residuare l’obbligazione alimentare degli artt. 433 e seguenti c.c. Per i figli con handicap grave rileva la definizione dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 104 del 1992.