Art. 337-ter c.c. Provvedimenti riguardo ai figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.(321)(322)

3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

5. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Testo in vigore dal 28 febbraio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (321)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (322)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 337-ter c.c. è la norma cardine sui provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della coppia genitoriale. Si applica, per il rinvio dell’art. 337-bis c.c., alla separazione, al divorzio, all’annullamento del matrimonio e ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, così da garantire a tutti i figli un identico statuto di tutela. La disposizione è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha trasfuso nel capo II del titolo IX del libro primo la disciplina dell’affidamento condiviso nata con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, all’epoca collocata nell’art. 155 c.c.

Il principio ispiratore è la bigenitorialità: il diritto del figlio minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, a ricevere da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale e a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti dei due rami. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) ha valorizzato gli accordi raggiunti all’esito della mediazione familiare e ha soppresso un periodo del terzo comma; le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

Il giudice adotta i provvedimenti sulla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli. In particolare:

  • affidamento: valuta in via prioritaria l’affidamento a entrambi i genitori (condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati;
  • tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore, individuando di regola un genitore collocatario, presso cui il figlio vive in prevalenza;
  • contributo al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione, fissandone misura e modo;
  • accordi dei genitori, di cui prende atto se non contrari all’interesse dei figli, specie se raggiunti con la mediazione familiare;
  • ogni altro provvedimento, compreso l’affidamento familiare a terzi in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore a un genitore; dell’attuazione si occupa il giudice del merito.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza abituale) sono assunte di comune accordo, tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo decide il giudice. Per le sole questioni di ordinaria amministrazione il giudice può disporre l’esercizio separato, e l’inosservanza delle condizioni stabilite può giustificare la modifica dell’affidamento.

Quanto al mantenimento, salvo accordi diversi, ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito; ove necessario il giudice stabilisce un assegno perequativo, cioè volto a riequilibrare gli apporti, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura. L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, salvo diverso parametro. Se le informazioni economiche non sono adeguatamente documentate, il giudice dispone indagini della polizia tributaria, anche su beni intestati a terzi.

Profili applicativi

L’affidamento condiviso è il regime ordinario; l’affidamento esclusivo, regolato dall’art. 337-quater c.c., richiede la prova che il condiviso sia contrario all’interesse del minore. La sola conflittualità tra i genitori non basta, se non se ne accertano cause e ricadute sul figlio. La prassi conosce anche l’affidamento cosiddetto super-esclusivo, che esclude il genitore non affidatario persino dalle decisioni di maggiore interesse e presuppone condotte gravemente pregiudizievoli.

Il collocamento paritario non è un automatismo: la frequentazione equilibrata è un obiettivo tendenziale, da modulare secondo l’età, le abitudini e il benessere del minore. Il mutamento del collocamento consolidato non può avere finalità sanzionatorie verso un genitore. Rilevante è anche l’ascolto del minore, obbligatorio dai dodici anni e, se capace di discernimento, anche prima, salvo motivata omissione.

Sul piano economico, errori ricorrenti sono quantificare l’assegno sulla sola capacità del genitore obbligato o ritenere che i tempi di permanenza estesi escludano di per sé ogni contributo: occorre una valutazione comparativa di tutte le risorse, compresi patrimoni, risparmi e disponibilità della casa, e di tutti i parametri di legge. Le spese straordinarie vanno ripartite in percentuale, di regola secondo la medesima proporzione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21425: l’affidamento condiviso è il regime ordinario, derogabile solo se pregiudizievole per il minore; l’affidamento esclusivo esige una motivazione sia sull’idoneità del genitore affidatario sia sull’inidoneità dell’altro, e deve considerare gli effetti del distacco dal genitore con cui il figlio ha sempre convissuto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 febbraio 2024, n. 3465: la comparazione tra i genitori rileva solo per individuare la soluzione più rispondente all’interesse del minore; il mutamento del collocamento consolidato richiede una stretta necessità e non può essere sanzionatorio; l’omesso ascolto del minore capace di discernimento va specificamente motivato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31571: nell’affidamento condiviso il giudice può attribuire al genitore collocatario le decisioni di ordinaria amministrazione (scuola, sport, svago), riservando a entrambi quelle di maggiore interesse, senza violare la bigenitorialità; la frequentazione paritaria ha natura solo tendenziale.
  • Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2025, n. 24876: l’affidamento esclusivo richiede un rigoroso accertamento della contrarietà del condiviso all’interesse del minore, e quello super-esclusivo la prova di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore escluso; la conflittualità, in sé considerata, non è sufficiente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 maggio 2023, n. 15162: la proporzionalità del contributo si attua comparando le condizioni di entrambi i genitori, inclusi risparmi e disponibilità della casa, alla luce delle esigenze del figlio; l’assegno ha natura para-alimentare e le somme versate in base ai provvedimenti provvisori poi ridotti sono, di regola, irripetibili.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 giugno 2026, n. 18384: l’obbligo di mantenimento ha struttura bidimensionale, con uguaglianza dei figli verso i genitori e proporzionalità nei rapporti tra questi; il mantenimento diretto prestato durante i periodi di permanenza non esclude l’assegno, ma concorre a dimensionarlo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11635: anche il genitore collocatario può essere tenuto a un assegno perequativo verso l’altro, ma non per il solo effetto della disparità reddituale: il giudice deve ponderare tutti i criteri dell’art. 337-ter c.c. e l’interesse del figlio a frequentare il genitore meno abbiente in un ambiente adeguato.

Rapporti con altre norme

L’art. 337-bis c.c. delimita l’ambito applicativo del capo; l’art. 337-quater c.c. disciplina l’affidamento esclusivo e l’opposizione all’affidamento condiviso; l’art. 337-quinquies c.c. consente la revisione dei provvedimenti; l’art. 337-sexies c.c. regola l’assegnazione della casa familiare, che incide sulla misura dell’assegno; l’art. 337-septies c.c. riguarda i figli maggiorenni non autosufficienti e i figli con disabilità grave; l’art. 337-octies c.c. disciplina l’ascolto del minore. A monte stanno gli artt. 315-bis e 316-bis c.c., che fissano i diritti del figlio e il concorso dei genitori nel mantenimento, e l’art. 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale; in caso di condotte pregiudizievoli intervengono gli artt. 330 e 333 c.c. Sul piano processuale, la riforma del 2022 ha introdotto il rito unificato per persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.), con l’art. 473-bis.39 c.p.c. sulle inadempienze e violazioni. La garanzia costituzionale di riferimento è l’art. 30 Cost.