Art. 337-ter c.c. Provvedimenti riguardo ai figli
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.(321)(322)
3. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
4. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5. L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
6. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 337-ter c.c. è la norma cardine sui provvedimenti riguardanti i figli nella crisi della coppia genitoriale. Si applica, per il rinvio dell’art. 337-bis c.c., alla separazione, al divorzio, all’annullamento del matrimonio e ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, così da garantire a tutti i figli un identico statuto di tutela. La disposizione è stata introdotta dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha trasfuso nel capo II del titolo IX del libro primo la disciplina dell’affidamento condiviso nata con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, all’epoca collocata nell’art. 155 c.c.
Il principio ispiratore è la bigenitorialità: il diritto del figlio minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, a ricevere da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale e a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti dei due rami. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) ha valorizzato gli accordi raggiunti all’esito della mediazione familiare e ha soppresso un periodo del terzo comma; le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Il giudice adotta i provvedimenti sulla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli. In particolare:
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi. Le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, residenza abituale) sono assunte di comune accordo, tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo decide il giudice. Per le sole questioni di ordinaria amministrazione il giudice può disporre l’esercizio separato, e l’inosservanza delle condizioni stabilite può giustificare la modifica dell’affidamento.
Quanto al mantenimento, salvo accordi diversi, ciascun genitore contribuisce in proporzione al proprio reddito; ove necessario il giudice stabilisce un assegno perequativo, cioè volto a riequilibrare gli apporti, considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura. L’assegno si adegua automaticamente agli indici ISTAT, salvo diverso parametro. Se le informazioni economiche non sono adeguatamente documentate, il giudice dispone indagini della polizia tributaria, anche su beni intestati a terzi.
Profili applicativi
L’affidamento condiviso è il regime ordinario; l’affidamento esclusivo, regolato dall’art. 337-quater c.c., richiede la prova che il condiviso sia contrario all’interesse del minore. La sola conflittualità tra i genitori non basta, se non se ne accertano cause e ricadute sul figlio. La prassi conosce anche l’affidamento cosiddetto super-esclusivo, che esclude il genitore non affidatario persino dalle decisioni di maggiore interesse e presuppone condotte gravemente pregiudizievoli.
Il collocamento paritario non è un automatismo: la frequentazione equilibrata è un obiettivo tendenziale, da modulare secondo l’età, le abitudini e il benessere del minore. Il mutamento del collocamento consolidato non può avere finalità sanzionatorie verso un genitore. Rilevante è anche l’ascolto del minore, obbligatorio dai dodici anni e, se capace di discernimento, anche prima, salvo motivata omissione.
Sul piano economico, errori ricorrenti sono quantificare l’assegno sulla sola capacità del genitore obbligato o ritenere che i tempi di permanenza estesi escludano di per sé ogni contributo: occorre una valutazione comparativa di tutte le risorse, compresi patrimoni, risparmi e disponibilità della casa, e di tutti i parametri di legge. Le spese straordinarie vanno ripartite in percentuale, di regola secondo la medesima proporzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 337-bis c.c. delimita l’ambito applicativo del capo; l’art. 337-quater c.c. disciplina l’affidamento esclusivo e l’opposizione all’affidamento condiviso; l’art. 337-quinquies c.c. consente la revisione dei provvedimenti; l’art. 337-sexies c.c. regola l’assegnazione della casa familiare, che incide sulla misura dell’assegno; l’art. 337-septies c.c. riguarda i figli maggiorenni non autosufficienti e i figli con disabilità grave; l’art. 337-octies c.c. disciplina l’ascolto del minore. A monte stanno gli artt. 315-bis e 316-bis c.c., che fissano i diritti del figlio e il concorso dei genitori nel mantenimento, e l’art. 316 c.c. sulla responsabilità genitoriale; in caso di condotte pregiudizievoli intervengono gli artt. 330 e 333 c.c. Sul piano processuale, la riforma del 2022 ha introdotto il rito unificato per persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.), con l’art. 473-bis.39 c.p.c. sulle inadempienze e violazioni. La garanzia costituzionale di riferimento è l’art. 30 Cost.