Art. 2840 c.c. Certificato dell’iscrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Eseguita l’iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d’ordine dell’iscrizione.
2. I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall’art. 2664.