Art. 2831 c.c. Ipoteca a garanzia di obbligazioni all’ordine o al portatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca.

2. Per i titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore e si trasmette ai successivi possessori; questi non sono tenuti a effettuare l’annotazione prevista dall’art. 2843.

3. Per i titoli al portatore l’ipoteca a favore degli obbligazionisti è iscritta con l’indicazione dell’emittente, della data dell’atto di emissione, della serie, del numero e del valore delle obbligazioni emesse. In margine all’iscrizione deve essere annotato il nome del rappresentante degli obbligazionisti, appena questo sia nominato. Per l’annotazione deve presentarsi copia della deliberazione o del provvedimento giudiziale di nomina.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.