Art. 2829 c.c. Iscrizione sui beni del defunto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.