Art. 2835 c.c. Iscrizione in base a scrittura privata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
2. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
3. L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari.