Art. 2835 c.c. Iscrizione in base a scrittura privata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il titolo per l’iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l’ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.

2. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d’un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.

3. L’originale o la copia rimane in deposito nell’ufficio dei registri immobiliari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.