Art. 2828 c.c. Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.