Art. 2827 c.c. Luogo dell’iscrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.
1. L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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