Art. 2836 c.c. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

2. Comma abrogato dalla L. 27 febbario 1985, n. 52.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.