Art. 2836 c.c. Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
2. Comma abrogato dalla L. 27 febbario 1985, n. 52.