Art. 277 c.c. Effetti della sentenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La sentenza che dichiara la filiazione... produce gli effetti del riconoscimento.
2. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 277 c.c. chiude la disciplina della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, regolando gli effetti della sentenza che accoglie l’azione dell’art. 269 c.c. La norma realizza un principio di equivalenza: lo stato di figlio accertato dal giudice non è uno stato minore rispetto a quello che nasce dal riconoscimento spontaneo, ma produce gli stessi effetti personali e patrimoniali. In questo modo trova attuazione l’art. 30 Cost., che impone ai genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.
La portata della disposizione si è ampliata con la riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), che ha affermato l’unicità dello stato di figlio e ha esteso a tutti i figli i rapporti di parentela con i familiari del genitore. Rinviando agli effetti del riconoscimento, l’art. 277 c.c. attribuisce perciò al figlio dichiarato giudizialmente lo statuto pieno degli artt. 315 e 315-bis c.c., compresi i diritti successori e il legame con la famiglia del genitore.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in due commi.
L’efficacia retroattiva comporta che l’obbligo di mantenimento del genitore dichiarato decorra dalla nascita del figlio, non dalla domanda o dalla sentenza. Resta invece distinta la questione del cognome: la dichiarazione giudiziale non comporta l’automatica assunzione del cognome paterno, che è regolata dall’art. 262 c.c. e rimessa alla valutazione del giudice.
Profili applicativi
La questione pratica più frequente riguarda il rimborso delle spese pregresse. Il genitore che ha mantenuto da solo il figlio fino all’accertamento ha diritto di ottenere dall’altro la quota di sua spettanza, secondo le regole dell’art. 1299 c.c. sul regresso tra condebitori solidali. Occorre però distinguere due piani. Per il periodo successivo alla proposizione dell’azione e finché il figlio è minorenne il giudice provvede anche d’ufficio; per il periodo anteriore, invece, il rimborso richiede una domanda espressa del genitore, proposta in nome proprio, perché riguarda diritti disponibili e non tocca l’interesse del minore. Errore ricorrente è chiedere soltanto l’assegno per il futuro, perdendo l’occasione di regolare nello stesso giudizio i rapporti pregressi.
Sul piano della prova, il credito di rimborso può essere liquidato in via equitativa (art. 1226 c.c.) quando gli esborsi non siano documentabili nel loro preciso ammontare, tenendo conto delle esigenze del figlio nel tempo, delle risorse dei genitori e del tenore di vita. Quanto alla prescrizione decennale, essa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere. Se il figlio era già maggiorenne all’introduzione dell’azione, non residuano poteri officiosi del giudice: il figlio dovrà chiedere egli stesso il mantenimento, dimostrandone i presupposti (art. 337-septies c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 277 c.c. presuppone l’accoglimento dell’azione regolata dagli artt. 269-276 c.c. e rinvia, per gli effetti, agli artt. 258 e 261 c.c. sul riconoscimento. La decisione sul cognome spetta all’art. 262 c.c. Quanto ai doveri patrimoniali, operano gli artt. 315-bis e 316-bis c.c. sul concorso dei genitori nel mantenimento, mentre i provvedimenti sull’affidamento seguono i criteri degli artt. 337-bis e seguenti c.c., applicabili ai figli nati fuori del matrimonio. Il regresso tra genitori si fonda sull’art. 1299 c.c. e la prescrizione sull’art. 2946 c.c. Quando l’azione di stato non è proponibile, il figlio dispone della tutela sussidiaria dell’art. 279 c.c. e, in sede successoria, dell’assegno vitalizio dell’art. 580 c.c.