Art. 273 c.c. Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità... può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
2. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.
3. Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.