Art. 276 c.c. Legittimazione passiva

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

2. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 276 c.c. individua i soggetti contro i quali deve essere proposta la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità e quelli che possono contraddirvi. La norma bilancia due esigenze: assicurare al figlio un contraddittore anche quando il presunto genitore sia morto, così da non rendere vano il diritto di agire, e circoscrivere i legittimati passivi necessari, per evitare che il giudizio debba estendersi a una cerchia indefinita di interessati.

Il primo comma è stato modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha aggiunto la previsione del curatore nominato dal giudice per il caso in cui manchino sia il presunto genitore sia i suoi eredi. In precedenza, in tale ipotesi, l’azione era di fatto preclusa: la Corte costituzionale aveva ritenuto la scelta della soluzione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che l’ha compiuta con la riforma della filiazione, poi completata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Contenuto della disposizione

  • Presunto genitore: è il legittimato passivo principale.
  • Eredi: in mancanza del presunto genitore, la domanda va proposta nei confronti dei suoi eredi diretti, che sono litisconsorti necessari. Sono esclusi gli eredi degli eredi e chi abbia validamente rinunciato all’eredità.
  • Curatore: in mancanza anche degli eredi, la domanda va proposta contro un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
  • Intervento (secondo comma): chiunque vi abbia interesse può contraddire alla domanda intervenendo nel giudizio: il coniuge e gli altri figli del presunto genitore, gli eredi degli eredi, gli aventi causa. Costoro non sono litisconsorti necessari.

Profili applicativi

L’errore più frequente riguarda l’individuazione dei convenuti dopo la morte del presunto genitore. Occorre citare tutti gli eredi diretti, ma non chi abbia rinunciato all’eredità; la mancata citazione di un erede impone l’integrazione del contraddittorio. Se gli eredi diretti sono a loro volta morti, non basta convenire i loro eredi: occorre chiedere la nomina del curatore al giudice di primo grado, e la mancata nomina determina la nullità del giudizio con rimessione al primo giudice.

La previsione del curatore si applica anche ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2013 non definiti con giudicato. Il coniuge e i figli del presunto genitore vivente non devono essere citati, ma possono intervenire per difendere i propri interessi, anche patrimoniali. La sentenza fa stato nei confronti del genitore dichiarato, mentre l’identità dell’altro genitore resta un accertamento di fatto incidentale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 3 novembre 2005, n. 21287: in caso di morte del presunto genitore, contraddittori necessari sono solo i suoi eredi, non gli eredi degli eredi né altri portatori di interessi contrari, ai quali è riconosciuta la sola facoltà di intervenire (pronuncia anteriore all’introduzione del curatore, il cui principio resta valido).
  • Cassazione civile, sez. I, 19 settembre 2014, n. 19790: la nomina del curatore introdotta dalla legge n. 219 del 2012 si applica ai giudizi pendenti non coperti da giudicato; il curatore è parte necessaria, va nominato dal giudice di primo grado e la sua mancata nomina determina la nullità con rimessione al primo giudice; gli eredi degli eredi possono solo intervenire.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 maggio 2021, n. 14615: per eredi si intendono gli eredi in senso stretto, con esclusione di chi abbia validamente rinunciato all’eredità, che non subisce gli effetti patrimoniali della pronuncia.
  • Cassazione civile, sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652: la moglie e i figli del convenuto non sono litisconsorti necessari e possono solo intervenire ai sensi del secondo comma; il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per vizi dei quesiti di diritto.
  • Cassazione civile, sez. I, 15 novembre 2017, n. 27135: gli eredi degli eredi non sono litisconsorti necessari e la mancata notifica dell’appello a uno di essi può essere eccepita solo dall’interessato.
  • Corte costituzionale, ord. 29 ottobre 2009, n. 278: è manifestamente inammissibile la questione volta a ottenere, in mancanza degli eredi diretti, la legittimazione alternativa del curatore o degli eredi degli eredi, poiché la scelta tra soluzioni diverse spettava al legislatore.

Rapporti con altre norme

L’art. 269 c.c. regola ammissibilità e prova dell’azione; l’art. 270 c.c. la legittimazione attiva e l’imprescrittibilità; l’art. 277 c.c. gli effetti della sentenza. Gli artt. 459 e 519 c.c. distinguono chiamato, erede e rinunciante. Sul piano processuale rilevano gli artt. 102 (litisconsorzio necessario), 105 (intervento) e 354 (rimessione al primo giudice) c.p.c., e il rito degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Analoga figura di curatore è prevista per altre azioni di stato, ad esempio dall’art. 247 c.c. per il disconoscimento.