Art. 276 c.c. Legittimazione passiva
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
2. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 276 c.c. individua i soggetti contro i quali deve essere proposta la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità e quelli che possono contraddirvi. La norma bilancia due esigenze: assicurare al figlio un contraddittore anche quando il presunto genitore sia morto, così da non rendere vano il diritto di agire, e circoscrivere i legittimati passivi necessari, per evitare che il giudizio debba estendersi a una cerchia indefinita di interessati.
Il primo comma è stato modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha aggiunto la previsione del curatore nominato dal giudice per il caso in cui manchino sia il presunto genitore sia i suoi eredi. In precedenza, in tale ipotesi, l’azione era di fatto preclusa: la Corte costituzionale aveva ritenuto la scelta della soluzione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che l’ha compiuta con la riforma della filiazione, poi completata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
L’errore più frequente riguarda l’individuazione dei convenuti dopo la morte del presunto genitore. Occorre citare tutti gli eredi diretti, ma non chi abbia rinunciato all’eredità; la mancata citazione di un erede impone l’integrazione del contraddittorio. Se gli eredi diretti sono a loro volta morti, non basta convenire i loro eredi: occorre chiedere la nomina del curatore al giudice di primo grado, e la mancata nomina determina la nullità del giudizio con rimessione al primo giudice.
La previsione del curatore si applica anche ai giudizi pendenti al 1° gennaio 2013 non definiti con giudicato. Il coniuge e i figli del presunto genitore vivente non devono essere citati, ma possono intervenire per difendere i propri interessi, anche patrimoniali. La sentenza fa stato nei confronti del genitore dichiarato, mentre l’identità dell’altro genitore resta un accertamento di fatto incidentale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 269 c.c. regola ammissibilità e prova dell’azione; l’art. 270 c.c. la legittimazione attiva e l’imprescrittibilità; l’art. 277 c.c. gli effetti della sentenza. Gli artt. 459 e 519 c.c. distinguono chiamato, erede e rinunciante. Sul piano processuale rilevano gli artt. 102 (litisconsorzio necessario), 105 (intervento) e 354 (rimessione al primo giudice) c.p.c., e il rito degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. Analoga figura di curatore è prevista per altre azioni di stato, ad esempio dall’art. 247 c.c. per il disconoscimento.