Art. 279 c.c. Responsabilità per il mantenimento e l’educazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.
2. L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.
3. L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.(40)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall’art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all’istruzione”.
Aggiornamento (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 232, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge relative all’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall’articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 279 c.c. offre una tutela patrimoniale al figlio che non può ottenere l’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione. Il fatto della procreazione, anche quando non può tradursi in uno stato di figlio, resta fonte di responsabilità: il genitore biologico è tenuto a contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, senza che sorgano i diritti e i doveri personali propri della responsabilità genitoriale. La norma attua l’art. 30 Cost., che rimette alla legge i limiti alla ricerca della paternità ma impone comunque ai genitori i doveri verso i figli nati fuori del matrimonio.
Nel testo originario la disposizione accordava ai soli figli adulterini o incestuosi gli alimenti, in ipotesi tassative. Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 121 l’ha dichiarata illegittima nella parte in cui non riconosceva anche il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione; la legge 19 maggio 1975, n. 151 ha riscritto la norma estendendola a ogni caso di impossibilità dell’azione di stato. Il testo vigente risente della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), che ha adeguato la terminologia al superamento della distinzione tra figli legittimi e naturali, ha coordinato la tutela del figlio maggiorenne con l’art. 315-bis c.c. e ha ancorato l’autorizzazione all’art. 251 c.c.
Contenuto della disposizione
L’accertamento del rapporto biologico è compiuto in via incidentale, come puro fatto, senza efficacia di giudicato sullo stato: il figlio non acquista lo stato di figlio del convenuto né la qualità di erede, e il genitore non acquista la responsabilità genitoriale.
Profili applicativi
L’azione ha carattere residuale. Prima di proporla occorre verificare che l’azione di stato sia davvero preclusa: dopo la riforma del 2013 l’azione di disconoscimento è imprescrittibile per il figlio, sicché il caso più ricorrente è quello del figlio che, pur potendo, non intende rimuovere lo stato di cui gode. La giurisprudenza riconosce a tale figlio la possibilità di scegliere una tutela solo patrimoniale, conservando la propria identità familiare; resta però a suo carico la prova del fatto procreativo, che può essere data con ogni mezzo, comprese le indagini genetiche e le presunzioni.
La misura del contributo segue i criteri del mantenimento ordinario (artt. 316-bis e 337-ter c.c.): risorse del genitore, esigenze del figlio, tenore di vita. Per il maggiorenne, la domanda di alimenti presuppone lo stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere a sé; la richiesta di mantenimento, invece, soggiace alle regole sull’autosufficienza del figlio adulto. Alla morte del genitore il diritto non si estingue: il figlio non riconoscibile può pretendere dagli eredi l’assegno vitalizio previsto dall’art. 580 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 279 c.c. è complementare all’art. 269 c.c. e all’art. 277 c.c.: dove l’azione di stato è possibile, il figlio deve percorrere quella via, che gli assicura lo statuto pieno. L’autorizzazione rinvia all’art. 251 c.c.; il raccordo con il mantenimento del maggiorenne passa per l’art. 315-bis c.c., mentre gli alimenti seguono gli artt. 433 e seguenti c.c. Sul piano successorio, gli artt. 580 e 594 c.c. attribuiscono al figlio non riconoscibile un assegno vitalizio a carico dell’eredità, commisurato alla rendita della quota che gli sarebbe spettata. Per la nomina del curatore speciale del minore si applicano le regole generali dell’art. 78 c.p.c. e dell’art. 473-bis.8 c.p.c.