Art. 279 c.c. Responsabilità per il mantenimento e l’educazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 315-bis, sia venuto meno.

2. L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.

3. L’azione può essere promossa nell’interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.(40)

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall’art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all’istruzione”.

Aggiornamento (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l’art. 232, comma 1) che “Le disposizioni della presente legge relative all’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall’articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 279 c.c. offre una tutela patrimoniale al figlio che non può ottenere l’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione. Il fatto della procreazione, anche quando non può tradursi in uno stato di figlio, resta fonte di responsabilità: il genitore biologico è tenuto a contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, senza che sorgano i diritti e i doveri personali propri della responsabilità genitoriale. La norma attua l’art. 30 Cost., che rimette alla legge i limiti alla ricerca della paternità ma impone comunque ai genitori i doveri verso i figli nati fuori del matrimonio.

Nel testo originario la disposizione accordava ai soli figli adulterini o incestuosi gli alimenti, in ipotesi tassative. Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 121 l’ha dichiarata illegittima nella parte in cui non riconosceva anche il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione; la legge 19 maggio 1975, n. 151 ha riscritto la norma estendendola a ogni caso di impossibilità dell’azione di stato. Il testo vigente risente della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), che ha adeguato la terminologia al superamento della distinzione tra figli legittimi e naturali, ha coordinato la tutela del figlio maggiorenne con l’art. 315-bis c.c. e ha ancorato l’autorizzazione all’art. 251 c.c.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto: l’impossibilità di proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269 c.c.). L’ipotesi tipica è quella del figlio che ha già uno stato incompatibile non rimosso (art. 253 c.c.) o del figlio nato da persone legate da vincoli di parentela per cui l’accertamento dello stato non sia consentito.
  • Oggetto: per il figlio minorenne, e per quello maggiorenne non ancora autosufficiente, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione; per il figlio maggiorenne in stato di bisogno, gli alimenti, ma solo quando sia venuto meno il diritto al mantenimento previsto dall’art. 315-bis c.c.
  • Autorizzazione: l’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 251 c.c., che ne valuta l’ammissibilità avendo riguardo all’interesse del figlio e all’esigenza di evitargli qualsiasi pregiudizio.
  • Legittimazione: il figlio agisce personalmente se maggiorenne; per il minore l’azione è promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

L’accertamento del rapporto biologico è compiuto in via incidentale, come puro fatto, senza efficacia di giudicato sullo stato: il figlio non acquista lo stato di figlio del convenuto né la qualità di erede, e il genitore non acquista la responsabilità genitoriale.

Profili applicativi

L’azione ha carattere residuale. Prima di proporla occorre verificare che l’azione di stato sia davvero preclusa: dopo la riforma del 2013 l’azione di disconoscimento è imprescrittibile per il figlio, sicché il caso più ricorrente è quello del figlio che, pur potendo, non intende rimuovere lo stato di cui gode. La giurisprudenza riconosce a tale figlio la possibilità di scegliere una tutela solo patrimoniale, conservando la propria identità familiare; resta però a suo carico la prova del fatto procreativo, che può essere data con ogni mezzo, comprese le indagini genetiche e le presunzioni.

La misura del contributo segue i criteri del mantenimento ordinario (artt. 316-bis e 337-ter c.c.): risorse del genitore, esigenze del figlio, tenore di vita. Per il maggiorenne, la domanda di alimenti presuppone lo stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere a sé; la richiesta di mantenimento, invece, soggiace alle regole sull’autosufficienza del figlio adulto. Alla morte del genitore il diritto non si estingue: il figlio non riconoscibile può pretendere dagli eredi l’assegno vitalizio previsto dall’art. 580 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 121: ha dichiarato illegittimo l’art. 279 c.c. nel testo originario nella parte in cui non riconosceva al figlio non riconoscibile il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, in aggiunta agli alimenti, precisando che tale obbligo è separabile dalla potestà, che sorge solo con l’accertamento dello stato.
  • Corte costituzionale, 8 maggio 1974, n. 118: il diritto al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio presuppone l’individuazione del genitore secondo i limiti fissati dalla legge, poiché la riserva dell’art. 30, quarto comma, Cost. si estende anche alle azioni dirette a ottenere mantenimento o alimenti.
  • Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 2004, n. 6365: l’impossibilità di proporre l’azione di stato, requisito dell’azione dell’art. 279 c.c. insieme all’accertamento del fatto procreativo, non va intesa in senso assoluto e sussiste anche quando sia sopravvenuta per l’omesso esercizio tempestivo del disconoscimento della paternità.
  • Cassazione civile, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 31672: ai fini dell’assegno vitalizio dell’art. 580 c.c., che richiama le ipotesi dell’art. 279 c.c., tra i figli non riconoscibili rientra anche chi, avendo uno stato diverso, scelga consapevolmente di non rimuoverlo; il fatto procreativo si accerta incidentalmente, senza attribuire lo stato di figlio, e negare tale scelta violerebbe gli artt. 2 e 30 Cost. e l’art. 8 CEDU.
  • Cassazione civile, sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100: il figlio riconosciuto è erede del genitore come ogni altro figlio, sicché il suo diritto al mantenimento si converte in diritto ereditario; l’obbligo di mantenimento o alimentare grava sugli eredi solo verso i figli non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi degli artt. 580 e 594 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 279 c.c. è complementare all’art. 269 c.c. e all’art. 277 c.c.: dove l’azione di stato è possibile, il figlio deve percorrere quella via, che gli assicura lo statuto pieno. L’autorizzazione rinvia all’art. 251 c.c.; il raccordo con il mantenimento del maggiorenne passa per l’art. 315-bis c.c., mentre gli alimenti seguono gli artt. 433 e seguenti c.c. Sul piano successorio, gli artt. 580 e 594 c.c. attribuiscono al figlio non riconoscibile un assegno vitalizio a carico dell’eredità, commisurato alla rendita della quota che gli sarebbe spettata. Per la nomina del curatore speciale del minore si applicano le regole generali dell’art. 78 c.p.c. e dell’art. 473-bis.8 c.p.c.