Art. 270 c.c. Legittimazione attiva e termine
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità... è imprescrittibile riguardo al figlio.
2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti..., entro due anni dalla morte.
3. L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
4. Si applica l’articolo 245.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 270 c.c. individua chi può promuovere l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità e fissa il regime temporale dell’azione. La scelta di fondo è l’imprescrittibilità per il figlio: il diritto a uno stato corrispondente alla verità biologica è componente essenziale dell’identità personale, tutelata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU, e accompagna la persona in ogni fase della vita, non solo durante la minore età.
L’imprescrittibilità risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha sostituito il previgente sistema di termini brevi; la norma transitoria della stessa legge l’ha estesa ai figli nati prima. Nel testo vigente il secondo comma si riferisce ai discendenti senza ulteriori qualificazioni, mentre nel terzo comma sopravvive la formula dei discendenti “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti”, che dopo la riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) va letta alla luce dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.) e quindi riferita a tutti i discendenti.
Contenuto della disposizione
Per il figlio minore l’azione è promossa dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, secondo l’art. 273 c.c.
Profili applicativi
Le controversie ricorrenti nascono dalle azioni promosse a distanza di decenni, spesso dopo la morte del presunto padre e con ricadute successorie. I convenuti eccepiscono abitualmente l’abuso del diritto, il ritardo sleale o la finalità meramente patrimoniale, e prospettano questioni di costituzionalità. La giurisprudenza le respinge con fermezza: l’interesse a conoscere e veder riconosciuta la propria origine non si degrada a interesse economico con il passare del tempo, e gli eventuali riflessi patrimoniali sono conseguenza dello stato, non uno scopo estraneo alla funzione dell’azione.
Il tempo trascorso non è però irrilevante sul piano patrimoniale: il figlio dichiarato tardivamente non può recuperare i beni ereditari legittimamente acquistati da terzi o dall’erede apparente nelle more dell’accertamento, né i crediti già estinti. La differenza tra il figlio e i suoi discendenti, soggetti al termine biennale, è giustificata perché questi ultimi fanno valere un interesse solo riflesso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 269 c.c. regola ammissibilità e prova dell’azione; l’art. 273 c.c. l’azione nell’interesse del minore o dell’interdetto; l’art. 276 c.c. la legittimazione passiva; l’art. 277 c.c. gli effetti della sentenza. L’art. 245 c.c., richiamato, disciplina la sospensione dei termini. Analoga imprescrittibilità per il figlio è prevista per il disconoscimento (art. 244 c.c.), per la contestazione e il reclamo dello stato (artt. 248 e 249 c.c.) e per l’impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Sul piano successorio rilevano gli artt. 534 e 573 c.c.