Art. 270 c.c. Legittimazione attiva e termine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità... è imprescrittibile riguardo al figlio.

2. Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti..., entro due anni dalla morte.

3. L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.

4. Si applica l’articolo 245.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 270 c.c. individua chi può promuovere l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità e fissa il regime temporale dell’azione. La scelta di fondo è l’imprescrittibilità per il figlio: il diritto a uno stato corrispondente alla verità biologica è componente essenziale dell’identità personale, tutelata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 8 CEDU, e accompagna la persona in ogni fase della vita, non solo durante la minore età.

L’imprescrittibilità risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha sostituito il previgente sistema di termini brevi; la norma transitoria della stessa legge l’ha estesa ai figli nati prima. Nel testo vigente il secondo comma si riferisce ai discendenti senza ulteriori qualificazioni, mentre nel terzo comma sopravvive la formula dei discendenti “legittimi, legittimati o naturali riconosciuti”, che dopo la riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) va letta alla luce dell’unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.) e quindi riferita a tutti i discendenti.

Contenuto della disposizione

  • Figlio (primo comma): l’azione è imprescrittibile; può essere esercitata in qualunque momento, anche dopo la morte del presunto genitore, contro i suoi eredi (art. 276 c.c.).
  • Discendenti del figlio premorto (secondo comma): se il figlio muore senza aver agito, l’azione può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte.
  • Prosecuzione (terzo comma): se il figlio muore dopo aver iniziato l’azione, questa può essere proseguita dai suoi discendenti.
  • Rinvio all’art. 245 c.c. (quarto comma): il decorso del termine è sospeso per il legittimato interdetto o che versi in condizioni di abituale grave infermità di mente, finché dura tale stato, e l’azione può essere promossa tramite tutore o curatore speciale.

Per il figlio minore l’azione è promossa dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, secondo l’art. 273 c.c.

Profili applicativi

Le controversie ricorrenti nascono dalle azioni promosse a distanza di decenni, spesso dopo la morte del presunto padre e con ricadute successorie. I convenuti eccepiscono abitualmente l’abuso del diritto, il ritardo sleale o la finalità meramente patrimoniale, e prospettano questioni di costituzionalità. La giurisprudenza le respinge con fermezza: l’interesse a conoscere e veder riconosciuta la propria origine non si degrada a interesse economico con il passare del tempo, e gli eventuali riflessi patrimoniali sono conseguenza dello stato, non uno scopo estraneo alla funzione dell’azione.

Il tempo trascorso non è però irrilevante sul piano patrimoniale: il figlio dichiarato tardivamente non può recuperare i beni ereditari legittimamente acquistati da terzi o dall’erede apparente nelle more dell’accertamento, né i crediti già estinti. La differenza tra il figlio e i suoi discendenti, soggetti al termine biennale, è giustificata perché questi ultimi fanno valere un interesse solo riflesso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 23 luglio 2026, n. 23921: all’azione imprescrittibile non si applica la teoria della Verwirkung (rifiuto di tutela per ritardo sleale); l’esercizio tardivo, anche se mosso in parte da ragioni successorie, non costituisce abuso del diritto; è manifestamente infondata la questione di costituzionalità sull’assenza di un termine; il figlio non recupera però i diritti acquistati legittimamente da terzi nelle more.
  • Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 2015, n. 11887: l’imprescrittibilità opera anche se l’azione è proposta dopo la morte del presunto padre; il diritto a uno stato conforme alla verità biologica attiene all’identità personale in ogni fase della vita e non si riduce a pretesa economica.
  • Cassazione civile, sez. I, 29 novembre 2016, n. 24292: l’imprescrittibilità non contrasta con la Costituzione, e il favor veritatis prevale sulla stabilità dei rapporti familiari del presunto padre; l’azione esercitata dopo oltre quarant’anni non integra abuso del diritto.
  • Cassazione civile, sez. I, 21 settembre 2001, n. 11934: è manifestamente infondata la questione di costituzionalità del primo comma per la mancanza di un termine nelle azioni contro gli eredi, poiché la situazione del figlio non è comparabile con quella dei suoi discendenti, portatori di un interesse riflesso e perciò soggetti al termine biennale.
  • Cassazione civile, sez. I, 10 dicembre 1984, n. 6488: in forza della disciplina transitoria della legge n. 151 del 1975, l’imprescrittibilità vale anche per i figli nati o concepiti prima della riforma, salvo il giudicato già formato sulla decadenza.

Rapporti con altre norme

L’art. 269 c.c. regola ammissibilità e prova dell’azione; l’art. 273 c.c. l’azione nell’interesse del minore o dell’interdetto; l’art. 276 c.c. la legittimazione passiva; l’art. 277 c.c. gli effetti della sentenza. L’art. 245 c.c., richiamato, disciplina la sospensione dei termini. Analoga imprescrittibilità per il figlio è prevista per il disconoscimento (art. 244 c.c.), per la contestazione e il reclamo dello stato (artt. 248 e 249 c.c.) e per l’impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c.). Sul piano successorio rilevano gli artt. 534 e 573 c.c.