Art. 2396-ter c.c. Denunzia all’organo di controllo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all’assemblea.
2. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.