Art. 2396-ter c.c. Denunzia all’organo di controllo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, il quale deve tener conto della denunzia e riferirne all’assemblea.

2. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea; deve altresì convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.