Art. 2390 c.c. Divieto di concorrenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell’assemblea.
2. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato dall’ufficio e risponde dei danni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2390 c.c. è collocato tra le disposizioni generali sull’amministrazione della società per azioni e pone a carico degli amministratori un divieto di concorrenza di fonte legale. La norma è espressione del dovere di fedeltà che grava su chi gestisce un patrimonio altrui: l’amministratore dispone di informazioni riservate, conosce clientela, strategie e opportunità d’affari della società, e la legge impedisce che possa impiegare tale posizione a vantaggio di un’impresa concorrente. L’interesse tutelato è quello della società, e indirettamente dei soci, a una gestione esclusivamente orientata allo scopo sociale.
Il testo vigente è in vigore dal 29 aprile 2026, a seguito del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026), adottato in attuazione della delega dell’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta legge Capitali) per la riforma organica del testo unico della finanza e delle disposizioni del codice civile sulle società di capitali. La riforma ha inciso sull’articolo sotto due profili: ha esteso il divieto all’assunzione dell’incarico di dirigente con responsabilità strategiche in società concorrenti, accanto a quelli di amministratore e direttore generale, e ha richiesto che l’autorizzazione dell’assemblea sia specifica. Lo stesso decreto ha introdotto il nuovo art. 2390-bis c.c., che vieta agli amministratori di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari apprese nell’esercizio dell’incarico.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua quattro condotte vietate all’amministratore:
Non è invece vietata la mera partecipazione come socio a responsabilità limitata (azionista o quotista) in una società concorrente, salvo che essa si traduca, di fatto, nell’esercizio di un’attività concorrente. La concorrenza va valutata in concreto, avendo riguardo all’attività effettivamente svolta dalle due imprese, al mercato di riferimento e alla clientela, e non soltanto all’oggetto sociale indicato negli statuti.
Il divieto è derogabile solo con specifica autorizzazione dell’assemblea: dopo la riforma non è sufficiente un consenso generico o implicito, occorrendo una deliberazione che individui la situazione autorizzata. Il secondo comma prevede due sanzioni cumulabili: la revoca dall’ufficio, che in tal caso è sorretta da giusta causa e non dà diritto al risarcimento previsto dall’art. 2383, terzo comma, c.c., e la responsabilità per i danni cagionati alla società, da far valere con l’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.).
Profili applicativi
La questione più discussa riguarda l’applicabilità alla società a responsabilità limitata. Gli artt. 2475 ss. c.c. non richiamano l’art. 2390 c.c. e la dottrina si divide tra chi ne sostiene l’estensione analogica, in ragione dell’identità della ratio, e chi la esclude, osservando che nella s.r.l. il conflitto va governato con le regole generali sul conflitto di interessi (art. 2475-ter c.c.) e sul dovere di diligenza e lealtà (art. 2476 c.c.). Nella prassi, la soluzione più sicura consiste nell’inserire nell’atto costitutivo o in un patto parasociale una clausola espressa di non concorrenza per gli amministratori.
Il divieto opera finché dura la carica: cessato l’incarico, l’ex amministratore torna libero di svolgere attività concorrente, salvo un patto di non concorrenza, soggetto ai limiti dell’art. 2596 c.c. Va però distinto il caso in cui l’amministratore, ancora in carica, prepari il passaggio ad altra impresa sviando clientela o rapporti contrattuali: la condotta, anche se i suoi effetti si producono dopo le dimissioni, resta illecita e fonda la responsabilità risarcitoria. La società che agisce per il risarcimento ha l’onere di provare la condotta concorrente, il danno e il nesso causale; il danno si quantifica di norma come mancato guadagno, tenendo conto dei ricavi perduti al netto dei costi risparmiati.
Il divieto si applica anche all’amministratore di fatto, cioè a chi esercita in modo sistematico e continuativo poteri gestori senza investitura formale, e ai componenti del consiglio di gestione nel sistema dualistico (art. 2409-undecies c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2390 c.c. va letto con l’art. 2390-bis c.c., che sanziona l’uso di informazioni e opportunità d’affari della società, e con l’art. 2391 c.c., che disciplina gli interessi dell’amministratore in singole operazioni. Il divieto è parallelo a quello del socio di società di persone (art. 2301 c.c.), del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.), dell’alienante d’azienda (art. 2557 c.c.) e dell’agente (art. 1751-bis c.c.). La revoca si coordina con l’art. 2383 c.c.; la responsabilità con gli artt. 2392 e 2393 c.c. Sul piano penale, la condotta può rilevare come infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) quando l’amministratore in conflitto di interessi compia atti di disposizione dei beni sociali cagionando un danno alla società; resta ferma, verso i terzi concorrenti, la disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).