Art. 2388 c.c. Validità delle deliberazioni del consiglio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti.
Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

2. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dall’organo di controllo e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l’articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378

5. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.