Art. 2383 c.c. Nomina e revoca degli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47. la nomina degli amministratori è preceduta dalla presentazione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili... in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, dall’organo competente a nominarli, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2383 c.c. disciplina la costituzione e la cessazione del rapporto di amministrazione nella società per azioni: requisiti procedimentali della nomina, durata massima dell’incarico, rieleggibilità, revoca, pubblicità nel registro delle imprese e opponibilità ai terzi dei vizi della nomina. La disposizione bilancia due esigenze contrapposte: da un lato la stabilità della gestione, garantita da un mandato a termine; dall’altro il carattere fiduciario dell’incarico, che consente all’organo che ha nominato gli amministratori di rimuoverli in ogni momento, salvo l’obbligo di risarcire il danno se la revoca non è sorretta da giusta causa.

Il testo ha subito due recenti interventi. Il d.lgs. n. 183 del 2021, attuativo della direttiva (UE) 2019/1151 sulla digitalizzazione del diritto societario, ha aggiunto al primo comma l’obbligo per l’interessato di dichiarare, prima della nomina, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ex art. 2382 c.c. e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in un altro Stato membro dell’Unione europea. Il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della delega contenuta nella legge 5 marzo 2024, n. 21, ha poi soppresso il primo periodo del primo comma, che attribuiva la nomina all’assemblea, e ha sostituito i riferimenti all’assemblea con quelli all’organo competente. La riforma ha riscritto gli artt. 2380 e seguenti, rendendo l’art. 2383 c.c. una norma comune ai diversi sistemi di amministrazione e controllo, e ha collocato le regole sulla competenza alla nomina nelle discipline dei singoli sistemi; contestualmente ha abrogato l’art. 2386 c.c. sulla sostituzione degli amministratori, i cui contenuti sono stati trasferiti nelle nuove disposizioni di sistema.

Contenuto della disposizione

  • Dichiarazione preventiva: la nomina è preceduta dalla dichiarazione dell’interessato circa l’assenza di cause di ineleggibilità e di interdizioni pronunciate in uno Stato membro dell’Unione.
  • Durata: gli amministratori non possono essere nominati per più di tre esercizi e scadono alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio della carica. La scadenza è dunque ancorata a un evento e non a una data di calendario.
  • Rieleggibilità e revoca: gli amministratori sono rieleggibili salvo diversa disposizione dello statuto e revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, dall’organo competente a nominarli. La revoca è sempre efficace; in mancanza di giusta causa, l’amministratore ha diritto al risarcimento del danno.
  • Pubblicità: entro trenta giorni dalla notizia della nomina gli amministratori ne chiedono l’iscrizione nel registro delle imprese, indicando generalità, domicilio, cittadinanza e titolari del potere di rappresentanza, con la precisazione se esso sia disgiunto o congiunto.
  • Opponibilità: dopo l’iscrizione, le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori con rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che essi ne erano a conoscenza.

La revoca configura un recesso ad nutum (cioè libero, senza necessità di motivazione) attribuito dalla legge alla società: l’assenza di giusta causa non ne compromette la validità, ma trasforma la vicenda in fonte di responsabilità risarcitoria. Per giusta causa si intendono circostanze sopravvenute, soggettive o oggettive, idonee a pregiudicare l’affidamento riposto nell’amministratore.

Profili applicativi

Il contenzioso più frequente riguarda la domanda risarcitoria dell’amministratore revocato anticipatamente. Sul piano probatorio la giusta causa è il fatto costitutivo della facoltà di revocare senza conseguenze risarcitorie e va dimostrata dalla società; l’amministratore deve invece provare il danno subito secondo le regole generali, con riferimento anzitutto ai compensi che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del mandato. Errore ricorrente della società è deliberare la revoca senza indicarne le ragioni, confidando di poterle dedurre in giudizio: le ragioni devono essere enunciate nella delibera e non possono essere integrate successivamente.

La revoca può essere anche implicita, come nel caso di riduzione del numero dei consiglieri o di passaggio dal consiglio all’amministratore unico, con le stesse conseguenze risarcitorie di quella espressa. Non integra invece revoca la cessazione degli amministratori per effetto della messa in liquidazione. Quanto alla pubblicità, l’iscrizione rende opponibili ai terzi i mutamenti dell’organo rappresentativo, con ricadute anche processuali, ad esempio in tema di notificazione degli atti alla società.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 dicembre 2020, n. 28719: la giusta causa consiste in circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento e non imputabili all’amministratore, che compromettono il rapporto fiduciario; può derivare dalla profonda ristrutturazione di un gruppo che richieda competenze diverse, mentre grava sulla società l’onere di provarla.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21495: le ragioni della revoca devono essere specificamente enunciate e discusse in assemblea, non bastando affermazioni generiche; nelle società partecipate da enti locali il mero cambio della maggioranza politica dell’ente socio non costituisce giusta causa.
  • Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2013, n. 23381: non basta il logoramento soggettivo del rapporto fiduciario percepito dalla maggioranza, occorrendo fatti oggettivi che mettano in dubbio correttezza e capacità gestionali; non è giusta causa l’azione giudiziaria promossa dagli amministratori contro il socio pubblico inadempiente a tutela della società.
  • Cassazione civile, sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557: il danno da revoca senza giusta causa si liquida secondo i criteri generali degli artt. 1223 e 2697 c.c., non essendo il rapporto assimilabile al lavoro subordinato; le mere ragioni di risparmio di spesa non integrano giusta causa e le ragioni omesse nella delibera non possono essere aggiunte nel corso del giudizio.
  • Cassazione civile, sez. II, 15 luglio 2022, n. 22351: la revoca può essere tacita o implicita in un riassetto organizzativo, ma la cessazione dalla carica per effetto della delibera di liquidazione non è revoca e non dà luogo a risarcimento, salvo che la liquidazione sia stata strumentale alla sola rimozione degli amministratori.
  • Cassazione civile, sez. III, 26 novembre 2002, n. 16692: la nomina e la revoca degli amministratori diventano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicità legale, salvo prova della loro conoscenza a carico della società; ne consegue che il mutamento non pubblicato non è opponibile a chi notifichi l’atto al rappresentante risultante dal registro.

Rapporti con altre norme

L’art. 2382 c.c. individua le cause di ineleggibilità e decadenza richiamate dalla dichiarazione preventiva; l’art. 2385 c.c. regola la cessazione per rinuncia e per scadenza del termine, con la relativa pubblicità. L’art. 2389 c.c., nel testo riformato, affida la determinazione dei compensi all’organo competente per la nomina, salvo diversa previsione statutaria. Gli artt. 2380 e 2380-bis c.c. definiscono i sistemi di amministrazione e le funzioni gestorie, mentre le discipline dei singoli sistemi stabiliscono a chi spetta la nomina. L’art. 2475 c.c. estende alla società a responsabilità limitata la disciplina sulle cause di ineleggibilità, e l’art. 2487-bis c.c. regola la cessazione degli amministratori con l’iscrizione della nomina dei liquidatori. Sul piano dell’opponibilità, la regola del quinto comma va letta con l’art. 2193 c.c. sull’efficacia della pubblicità nel registro delle imprese e con l’art. 2384 c.c. sui limiti al potere di rappresentanza.