Art. 2396-bis c.c. Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.

2. I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.