Art. 2390-bis c.c. Utilizzazione delle informazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli amministratori non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del loro incarico.

2. Per l’inosservanza di tale divieto l’amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.