Art. 2309 c.c. Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.

2. Comma abrogato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.