Art. 2309 c.c. Pubblicazione della nomina dei liquidatori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese.
2. Comma abrogato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.