Art. 2303 c.c. Limiti alla distribuzione degli utili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.