Art. 2303 c.c. Limiti alla distribuzione degli utili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

2. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.