Art. 2292 c.c. Ragione sociale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale.
2. La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.