Art. 2304 c.c. Responsabilità dei soci

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.