Art. 2302 c.c. Scritture contabili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.