Art. 2302 c.c. Scritture contabili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214.
1. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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