Art. 2298 c.c. Rappresentanza della società
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
2. Comma abrogato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.