Art. 2305 c.c. Creditore particolare del socio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.